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| GLI SGRAVI FISCALI |
Gli sgravi fiscali del 55%, previsti dalla Legge Finanziaria, per interventi finalizzati al risparmio energetico in edifici esistenti
saranno validi sino al 31/12/2011. |
| RIPARTIZIONE DEGLI SGRAVI
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L’agevolazione fiscale può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile da parte del contribuente all’atto della prima detrazione. |
| CAMPI D'APPLICAZIONE
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I campi d'applicazione sono finalizzati al risparmio energetico e riguardano l'isolamento termico degli edifici come la sostituzione di finestre e infissi.
La detrazione fiscale è applicabile anche alle porte d’ingresso sia nel caso non abbiano superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata, come per esempio nelle porte-finestre.
In entrambi i casi, infatti, i valori di trasmittanza da rispettare sono assimilabili a quelli delle finestre comprensive di infissi.
Condizione indispensabile alla detrazione, comunque, è che il locale protetto dalla porta sia riscaldato.
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| LIMITI MASSIMI
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| Il limite massimo detraibile è uguale a quello già in vigore nel 2007 ed è fissato in 60.000 euro.
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| SEMPLIFICAZIONI
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| Nel caso di sostituzione di porte o finestre in singole unità immobiliari, non sarà più richiesto l’attestato di certificazione o qualificazione energetica dell’immobile.
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Per approfondimenti sulle agevolazioni fiscali e sul risparmio energetico è possibile consultare i seguanti siti |
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